Descrizione
Elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dalla abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n° 104, e gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, è, pertanto, ammessa la votazione nella propria dimora.