Descrizione
CITTA' di CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
UFFICIO ELETTORALE
pec: anagrafe.comune.castellammare.tp@pec.it
Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le
Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello
Art. 19 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
I L S I N D A C O
Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento
dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405.
I N V I T A
tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei giudici
popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile
1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a
presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte
d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in
distribuzione presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune, sull’Albo Pretorio,o
scaricabili dal Sito istituzionale dell'Ente corredate di un documento d'identità in corso di
validità, entro e non oltre il 31 luglio 2025.
Dalla residenza municipale, lì 15 aprile 2025
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Fausto
Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise. I giudici popolari per le Corti di Assise devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello:
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere
in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo
Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.